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Rinvio abolizione esterometro: le specifiche tecniche 1.6.4 e 1.7

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Vediamo come la legge 215/2021 ha sancito il rinvio abolizione esterometro al 1° luglio 2022

Rinvio abolizione esterometro: quali sono state le tappe che hanno portato alla nuova scadenza? Come riportato in precedenti articoli, in seguito all’emanazione del Provvedimento n°293384, l’Agenzia delle Entrate aveva rilasciato la versione 1.7 delle Specifiche tecniche che regolano la fatturazione elettronica. Al loro interno  erano specificate le nuove modalità, a partire dal 1° gennaio 2022, di compilazione delle FE con dichiarazione d’intento e dell’abolizione dell’esterometro.

Sul finire del mese di dicembre 2021, però, l’emanazione delle Legge 17 dicembre 2021, n.215 ha modificato i termini di abolizione dell’esterometro, rimandando al 1° luglio 2022 l’entrata in vigore delle nuove modalità di comunicazione dei dati per le operazioni transfrontaliere.

Preso atto di quanto stabilito dalla nuova Legge, l’Agenzia delle Entrate si è quindi mossa per modificare le Specifiche tecniche precedentemente pubblicate. È stata introdotta una nuova versione 1.6.4, in vigore dal 1° gennaio 2022 che disciplina la sola nuova compilazione delle FE con dichiarazione d’intento. La versione 1.7 che in precedenza doveva entrare in vigore dal 1° gennaio, è stata posticipata al 1° luglio 2022.

In ultimo, l’Agenzia ha abrogato il Provvedimento n°293384 sostituendolo con il Provvedimento n°374343.

Rinvio abolizione esterometro: le scadenze 2022

Le scadenze di invio dell’esterometro per il primo semestre del 2022 saranno le seguenti:

CompetenzaScadenza
Gennaio, febbraio, marzo 202230 aprile 2022 (2 maggio)
Aprile, maggio giugno 202231 luglio 2022 (1° agosto, quindi 20 agosto a causa della proroga ferie)

Le nuove modalità dal 1° luglio 2022

A differenza di quanto accadeva prima, dal 1° luglio 2022 sarà possibile inviare all’Agenzia i dati relativi alle operazioni transfrontaliere solo con le modalità previste per l’invio delle fatture elettroniche. Precedentemente i contribuenti trasmettevano tali dati tramite la predisposizione e l’invio trimestrale di un file contenente i dati fiscali (esterometro)

Termini di emissione

Per la comunicazione dei dati di vendita verso l’estero, ovvero nel caso di trasmissione di file aventi codice destinatario “sette X”, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Per tutte quelle operazioni che prevedono le integrazioni in reverse charge si dovranno emettere documenti integrativi utilizzando i codici TD17, TD18 e TD19. La trasmissione dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Operazioni con bolletta doganale

La  versione 1.7 delle Specifiche tecniche stabilisce che la comunicazione dei dati delle operazioni attive e passive non deve essere effettuata in caso di emissione di una bolletta doganale o ricezione di una fattura elettronica transitata da SdI (cap.3, par.3.1-3.2):

“La comunicazione dei dati delle operazioni attive non deve essere effettuata se è stata emessa una bolletta doganale”.

“La comunicazione dei dati delle operazioni passive non deve essere effettuata se è stata emessa una bolletta doganale o ricevuta una fattura elettronica transitata da SDI”.

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